Rottamazione-quinquies: la nuova definizione agevolata delle cartelle esattoriali (Legge di Bilancio 2026)
La Rottamazione-quinquies è la più recente misura di pace fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025). Essa rappresenta una nuova opportunità per i contribuenti, persone fisiche o giuridiche, di definire agevolmente debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali, con un significativo alleggerimento degli oneri accessori.
Ambito oggettivo e debiti ammessi
La Rottamazione-quinquies si applica ai carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023. Rientrano nella definizione:
- tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o da controlli automatizzati/formali (DPR 600/1973 e DPR 633/1972);
- contributi previdenziali dovuti all’INPS, non derivanti da accertamenti.
Sono esclusi invece:
- debiti derivanti da accertamenti conclusivi e definitivi (quindi ruoli con somme risultanti da atti impositivi);
- carichi già regolarmente gestiti in una Rottamazione-quater vigente con rate regolarmente pagate al 30 settembre 2025;
- altri tipi di crediti come sanzioni penali pecuniarie o crediti per aiuti di Stato da recuperare.
Modalità di adesione e termini
La domanda di adesione deve essere presentata online tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 aprile 2026. L’Agenzia, entro il 30 giugno 2026, comunicherà l’accoglimento della richiesta, l’importo complessivo e il piano di pagamento.
Piano di pagamento e condizioni
Il contribuente può scegliere tra:
| Opzione di pagamento | Dettagli principali |
| Unica soluzione | Pagamento entro 31 luglio 2026 |
| Rateazione bimestrale | Fino a 54 rate (9 anni), con rata minima di 100 euro e interessi agevolati (circa 3-4% annuo dal 1° agosto 2026). |
La dilazione può estendersi fino al 31 maggio 2035, seguendo un calendario di scadenze bimestrali prefissate.
Effetti della definizione agevolata
Una volta presentata l’istanza:
- si sospendono termini di prescrizione e decadenza delle azioni di riscossione;
- vengono congelate eventuali iscrizioni di fermi amministrativi o ipoteche e nuovi atti esecutivi (salvo quelli già perfezionati).
Cause di decadenza
La decadenza dai benefici si verifica in caso di:
- mancato pagamento dell’unica soluzione entro il termine previsto;
- mancato pagamento di due rate (anche non consecutive) nel piano di dilazione. In questi casi, il contribuente perde la definizione e l’Agenzia può riprendere l’azione di riscossione sull’intero debito residuo.
Per una eventuale adesione è necessaria una valutazione tecnica accurata dei carichi interessati e una pianificazione attenta dei pagamenti per evitare la decadenza dai benefici, per questo lo Studio si mette a disposizione per eventuali consulenze in merito.


