Rottamazione-quinquies: la nuova definizione agevolata delle cartelle esattoriali (Legge di Bilancio 2026)

La Rottamazione-quinquies è la più recente misura di pace fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025). Essa rappresenta una nuova opportunità per i contribuenti, persone fisiche o giuridiche, di definire agevolmente debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali, con un significativo alleggerimento degli oneri accessori.

Ambito oggettivo e debiti ammessi

La Rottamazione-quinquies si applica ai carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023. Rientrano nella definizione:

  • tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o da controlli automatizzati/formali (DPR 600/1973 e DPR 633/1972);
  • contributi previdenziali dovuti all’INPS, non derivanti da accertamenti.

Sono esclusi invece:

  • debiti derivanti da accertamenti conclusivi e definitivi (quindi ruoli con somme risultanti da atti impositivi);
  • carichi già regolarmente gestiti in una Rottamazione-quater vigente con rate regolarmente pagate al 30 settembre 2025;
  • altri tipi di crediti come sanzioni penali pecuniarie o crediti per aiuti di Stato da recuperare.

Modalità di adesione e termini

La domanda di adesione deve essere presentata online tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 aprile 2026. L’Agenzia, entro il 30 giugno 2026, comunicherà l’accoglimento della richiesta, l’importo complessivo e il piano di pagamento.

Piano di pagamento e condizioni

Il contribuente può scegliere tra:

Opzione di pagamento Dettagli principali
Unica soluzione Pagamento entro 31 luglio 2026
Rateazione bimestrale Fino a 54 rate (9 anni), con rata minima di 100 euro e interessi agevolati (circa 3-4% annuo dal 1° agosto 2026).

 

La dilazione può estendersi fino al 31 maggio 2035, seguendo un calendario di scadenze bimestrali prefissate.

Effetti della definizione agevolata

Una volta presentata l’istanza:

  • si sospendono termini di prescrizione e decadenza delle azioni di riscossione;
  • vengono congelate eventuali iscrizioni di fermi amministrativi o ipoteche e nuovi atti esecutivi (salvo quelli già perfezionati).

Cause di decadenza

La decadenza dai benefici si verifica in caso di:

  • mancato pagamento dell’unica soluzione entro il termine previsto;
  • mancato pagamento di due rate (anche non consecutive) nel piano di dilazione. In questi casi, il contribuente perde la definizione e l’Agenzia può riprendere l’azione di riscossione sull’intero debito residuo.

Per una eventuale adesione è necessaria una valutazione tecnica accurata dei carichi interessati e una pianificazione attenta dei pagamenti per evitare la decadenza dai benefici, per questo lo Studio si mette a disposizione per eventuali consulenze in merito.

Locazioni Brevi – Le novità del 2026

Dal 1 gennaio 2026 è entrata in vigore la Legge di Bilancio 2026 che prevede, all’articolo 1, co. 17, della Legge n. 199/2025,  la presunzione di imprenditorialità per le locazioni brevi di più di 2 appartamenti per periodo d’imposta, lasciando inalterato l’impianto generale delle locazioni brevi.

Per locazione breve si intendono i contratti di locazione stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa di immobili di uso abitativo con durata NON SUPERIORE ai 30 giorni in un anno solare, anche se prevedono le prestazioni di servizi accessori “strettamente connessi” (ad esempio fornitura di biancheria, pulizia dei locali, wi-fi, aria condizionata, etc..).

Per i contratti di sublocazione o conclusi dal comodatario, aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi, se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, con eventuali servizi accessori) si applica un regime analogo a quello delle locazioni brevi.

Quindi se Caio loca 3 diversi appartamenti al mare per i soli fine settimana di settembre dovrà aprire partita IVA in quanto scatta la presunzione di imprenditorialità.

 

L’applicazione della nuova norma cosa comporta?

Ai fini IVA, l’apertura della Partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese entro 30 giorni, applicazione dell’esenzione IVA (ex art. 10 p.8 Dpr 633/72).

Ai fini dell’ IMPOSTA, il reddito verrà determinato per competenza del periodo d’imposta con criterio catastale. Accesso al regime forfettario o tenuta di una contabilità (semplificata o ordinaria).

Ai fini PREVIDENZIALI, iscrizione all’IVS commercianti.

 

Quale codice ATECO attivare?

A seguito della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025,  si ritiene preferibile attivare il codice 55.20.42 per “Servizi di alloggio in camere, case ed appartamenti per vacanze”.

L’individuazione del codice è fondamentale nel caso si acceda al regime forfettario in quanto questo andrà a modificare il coefficiente di reddività da applicare ai ricavi incassati che, nel caso di attivazione del codice Ateco 55.20.42 sarà pari al 40% (mentre in caso di attivazione del cod. Ateco 68.20.09 che prevede un inquadratura come locazione pura, allora sarà pari al 86%).

 

Quale aliquota di cedolare secca applicare?

Sono applicabili le seguenti aliquote della cedolare secca riferite ai contratti di locazione breve per i quali sia esercitata la relativa opzione, ovvero aliquota base del 26% e aliquota ridotta del 21%, applicabile al reddito derivante da 1 sola unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. In sostanza in presenza di più immobili locati l’aliquota del 26% troverebbe applicazione solo con riferimento ai canoni relativi al secondo appartamento locato, posto che la locazione breve di un ulteriore appartamento indurrebbe a sconfinare nel reddito d’impresa.

 

FATTISPECIE ALIQUOTE DI CEDOLARE SECCA APPLICABILI
Contratti di locazione ordinari 21%
Contratti di locazione “concordati” 10%
Contratti di locazione breve o assimilati 26%
21% su 1 locazione breve indicata in dichiarazione

 

Obbligo di collegamento tra POS e Registratore Telematico dal 2026: cosa fare per essere in regola

Dal 1° gennaio 2026, ogni POS – o altro strumento di pagamento elettronico (anche virtuale) – dovrà essere associato al Registratore Telematico utilizzato per emettere lo scontrino o documento commerciale.

L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative che gli esercenti dovranno seguire per adeguarsi alla normativa.

NOTA BENE – Non sarà necessario un collegamento fisico tra i due dispositivi: l’abbinamento avverrà in modalità telematica attraverso il portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.

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